Nuovi iscritti a partire dal 27 settembre 2018
A decorrere dal 27 settembre prossimo coloro che si iscriveranno al registro dei praticanti saranno tenuti ad ottemperare all’obbligo di formazione previsto dalla legge professionale (articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 24), vista l’imminente emanazione del D.M. Giustizia 9 febbraio 2018, n. 17.
I corsi di formazione potranno essere organizzati:
- a) dai consigli dell’ordine
- b) dalle associazioni forensi giudicate idonee
- c) dagli altri soggetti previsti dalla legge, incluse le scuole di specializzazione per le professioni legali (di cui all’art. 16 del D. Lgs. 17 novembre 1997, n. 398).
Nelle ipotesi sub a) e b), sarà necessario l’accreditamento da parte dei consigli dell’ordine, sentito il CNF, che si dovrà esprimere entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, ovvero dal medesimo CNF qualora i corsi abbiano rilevanza nazionale.
I consigli dell’ordine provvederanno di regola all’organizzazione dei corsi di formazione attraverso le scuole forensi (di cui all’art. 29, c. I, lettera c, L. professionale). Se la scuola forense non sia stata istituita, il consiglio dell’ordine potrà organizzare direttamente il corso di formazione, anche in collaborazione con le associazioni forensi ovvero con altri ordini del medesimo distretto di Corte d’appello, oppure con fondazioni forensi che abbiano la formazione quale scopo sociale. Per tale collaborazione i richiamati soggetti saranno ritenuti idonei dal consiglio dell’ordine in base al programma formativo proposto e al curriculum vitae dei docenti. Il consiglio dell’ordine potrà organizzare i corsi anche mediante apposite convenzioni con le Università (art. 40 L. professionale).
I contenuti teorici e pratici, dovranno essere articolati in modo da sostenere e integrare la preparazione del tirocinante necessaria allo svolgimento dell’attività professionale e all’espletamento delle prove previste dall’esame di Stato per l’abilitazione alla professione forense, compresi i principi deontologici e tenendo conto delle linee guida fornite dal CNF.
Saranno obbligatori i seguenti insegnamenti:
- a) diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo;
- b) diritto processuale civile, penale e amministrativo, anche con riferimento al processo telematico, alle tecniche impugnatorie e alle procedure alternative per la risoluzione delle controversie;
- c) ordinamento e deontologia forense;
- d) tecnica di redazione degli atti giudiziari in conformità al principio di sinteticità e dei pareri stragiudiziali nelle varie materie del diritto sostanziale e processuale;
- e) tecniche della ricerca anche telematica delle fonti e del precedente giurisprudenziale;
- f) teoria e pratica del linguaggio giuridico; argomentazione forense;
- g) diritto costituzionale, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto dell’Unione europea, diritto internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico;
- h) organizzazione e amministrazione dello studio professionale;
- i) profili contributivi e tributari della professione di avvocato; previdenza forense;
- l) elementi di ordinamento giudiziario e penitenziario.
Il team dei docenti dovrà essere scelto tra avvocati, magistrati, docenti universitari, esperti in materie giuridiche o in ogni caso figure funzionali alla formazione professionale dell’avvocato
Il corso avrà una durata minima di 160 ore, distribuite nell’arco dei diciotto mesi di tirocinio, e suddivise in due moduli semestrali (novembre-aprile; maggio-ottobre). Le iscrizioni saranno consentite almeno ogni sei mesi.
Gli eventuali costi dei corsi di formazione saranno a carico dei partecipanti e la quota di iscrizione sarà destinata alla copertura delle spese di organizzazione e degli “eventuali” compensi ai docenti.
L’ ente organizzatore avrà la possibilità di prevedere delle borse di studio a favore dei tirocinanti da riconoscere in base ai criteri individuati dalla norma(merito, reddito e senza oneri per la finanza pubblica)
Il numero delle iscrizioni a ciascun corso potrà essere programmato dagli enti organizzatori tenuto conto :
- a) del numero degli iscritti al registro dei praticanti
- b) delle concrete possibilità di assicurare l’effettività della formazione
- c) dell’offerta formativa complessivamente esistente nei circondari interessati
Vi è data la possibilità di prevedere alcune sessioni on line, ma solo nel limite massimo di 50 ore nell’arco dei 18 mesi di tirocinio, attraverso forme adeguate di controllo per assicurare che lo svolgimento a distanza delle attività non pregiudichi l’effettività della formazione( fermo restando la possibilità di stipulare apposite convenzioni con le Università).
E’ previsto un espresso esonero dall’obbligo di frequenza dei corsi( fino a 6 mesi) se il tirocinio venga svolto in altro Paese dell’Unione europea (ai sensi dell’articolo 41, comma 6, lettera c, L. professionale).
Al termine dei primi due semestri (aprile e ottobre) e alla conclusione del corso sono previste tre verifiche, due intermedie e una finale.
Le suddette verifiche saranno così articolate: test a risposta multipla su argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel periodo oggetto di verifica:
- a) 30 domande per le verifiche intermedie;
- b) 40 domande per la verifica finale.
Le verifiche si intenderanno superate se si sarà risposto correttamente ad almeno due terzi delle domande elaborate dalla Commissione nazionale (istituita ex art. 9 del medesimo D.M.).
Potranno accedere alle verifiche intermedie coloro che abbiano frequentato almeno l’80 per cento delle lezioni (sia per le verifiche intermedia che per quella finale) e il mancato superamento di una verifica intermedia comporterà la ripetizione dell’ultimo ciclo semestrale di formazione e della relativa verifica al successivo appello. L’accesso alla verifica finale è subordinato al superamento delle verifiche intermedie.
Il mancato superamento della verifica finale impedisce il rilascio del certificato di compiuto tirocinio (di cui all’art. 45 L. professionale) e richiede la ripetizione dell’ultimo ciclo semestrale di formazione seguito e della relativa verifica.
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/3/16/18G00042/sg