CREDITI DI IMPOSTA: DOMANDA DA PRESENTARE ENTRO il 31.3.2025
Il D.M. del 1.8.2023, pubblicato il 7.8.2023 e in vigore dal 22.8.23, disciplina la misura e le modalità per il riconoscimento dei crediti di imposta per la mediazione previsti dall’art. 20 D.Lgs. 28/2010.
La parte (persona fisica o giuridica) ha diritto a vedersi riconosciuto un credito di imposta in caso abbia svolto la procedura di mediazione nelle seguenti misure:
- Fino a € 600,00 sull’indennità pagata all’Organismoin caso di accordo conciliativo (ridotto della metà se la procedura si conclude con un mancato accordo).
- Fino a € 600,00 sul compenso versato al proprio legalein caso di accordo (ridotto della metà se la procedura si conclude con un mancato accordo) in caso di mediazione obbligatoria o delegata, nei limiti previsti dai parametri professionali.
- Fino a € 518,00 sul contributo unificatocorrisposto per il giudizio che venga estinto a seguito della conclusione di un accordo in mediazione demandata, pari all’importo versato e fino ad un massimo di 518,00 euro.
I crediti di cui alle lettere A) e B) sono cumulabili entro un tetto massimo di utilizzo pari a € 600,00 a parte per procedura; qualora si svolgano nell’arco di un anno più procedure, pari a un tetto massimo annuale di € 2.400,00 per le persone fisiche e di € 24.000,00 per le persone giuridiche.
Se sono formulate più richieste di riconoscimento di crediti va presentata un’unica domanda annuale.
Le modalità per richiedere il riconoscimento dei crediti sono stabilite agli artt. 4, 5 e 6 DM 1.8.2023.
La parte deve presentare una domanda che deve contenere una serie di dati espressamente autocertificati, tra cui: il numero d’ordine dell’ODM, la dichiarazione di raggiungimento dell’accordo con il numero del procedimento e la data dell’accordo, la dichiarazione di valore, l’indicazione della materia ai fini statistici.
Va, preliminarmente, scelta la tipologia di procedura per cui viene formulata l’istanza, opzionando una delle diverse voci: indennità di mediazione (ai sensi dell’art. 17, commi 3 e 4 del D.Lgs. n.28/2010), mediazione obbligatoria (art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010), mediazione demandata, negoziazione assistita e arbitraggio con lodo.
La domanda va presentata unicamente tramite la piattaforma digitale ministeriale per la gestione delle richieste di riconoscimento di crediti di imposta, usando l’applicativo ‘Istanza credito di imposta’ all’interno del Portale ministeriale online, cui si accede mediante identificativo SPID, CIE almeno di livello due e CNS: https://lsg.giustizia.it/
Trattasi di una procedura guidata molto semplice, che può essere agevolmente eseguita seguendo i passaggi indicati, compilando i campi indicati.
La richiesta va presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione della procedura di mediazione, con indicazione della PEC su cui ricevere le comunicazioni (altrimenti esse vengono rese disponibili nell’area riservata).
Effettuate le verifiche sull’istanza del contribuente, il Ministero riconosce l’importo spettante e, entro il 30 aprile dell’anno in cui è presentata la domanda, comunica al richiedente l’importo del credito di imposta spettante.
Il credito è utilizzabile in compensazione a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione, con modello F24, presentato tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle Entrate. I crediti non danno luogo a rimborso.