O.C.C.
L’O.C.C. è demandato dalla legge alla composizione assistita delle crisi da sovraindebitamento secondo le procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di seguito elencate:
- Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore sovraindebitato, disciplinato dagli Art. 67 e ss. C.C.I.I.
- Concordato minore per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento degli imprenditori minori, dei professionisti e dei soggetti diversi dai consumatori, disciplinato dagli Att. 74 e SS. C.C.I.I.
- Procedure familiari di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, disciplinata dall’Art. 66 C.C.I.I.
- Liquidazione controllata del patrimonio del sovraindebitato disciplinata dagli Art. 268 e seg. C.C.I.I.
- Esdebitazione del debitore disciplinata dagli Art. 278 e seg. C.C.I.I.
Iscritto al n. 214 della sezione A del registro ministeriale di cui all’art. 3, D.M. n. 202/2014
(D.M. Giustizia N. 202 del 24/09/2014 – Codice della crisi di cui al D.LVO N.14 del 12/01/2019)
Si rivolge al professionista, all’imprenditore minore, all’imprenditore agricolo, alle strat-up innovative e ad ogni altro debitore in stato di sovraindebitamento, non assoggetabile alla liquidazione giudiziale e diverso dal consumatore;
Consente, quindi, ai debitori sopra individuati, quando intendano proseguire l’attività imprenditoriale o professionale, di superare la crisi da sovraindebitamento, formulando ai creditori, tramite l’O.C.C., una proposta per ripianare l’esposizione debitoria;
Il concordato minore può essere proposto anche dai debitori sopra individuati che non intendano proseguire l’attività imprenditoriale o professionale quando è previsto l’apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l’attivo disponibile;
La proposta di concordato ha contenuto libero, indica i tempi e le modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e liberarsi dai debiti, mediante il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti, attraverso qualsiasi forma, ed anche con trattamenti differenziati dai creditori;
Costi della procedura contenuti e stabiliti dalla Legge.
Si rivolge ai membri della stessa famiglia che versino in stato di sovraindebitamento, non avendo liquidità immediate e prospettiche per far fronte alle obbligazioni contratte, nell’arco dei dodici mesi successivi, ovvero che versino in stato di “insolvenza”, non essendo in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, e che intendano superare la crisi da sovraindebitamento;
I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, quando sono conviventi oppure quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. In tali ipotesi, i componenti della stessa famiglia possono accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, prevista dagli Art. 67 e segg. C.C.I.I., ed a tutti i benefici previsti da tale procedura, laddove siano gravati da debiti contratti quali consumatori;
I membri della stessa famiglia possono inoltre presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, accedendo alla procedura di concordato minore, prevista dagli Artt. 74 e segg. C.C.I.I. ed a tutti i benefici previsti da tale procedura, nel caso in cui uno dei membri della stessa famiglia non agisca quale consumatore ma sia gravato da debiti di origine imprenditoriale o professionale;
Ai fini sopra indicati, sono considerati membri della stessa famiglia, oltre al coniuge, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo grado; nonché le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76;
Costi della procedura contebuti e stabiliti dalla Legge.
Si rivolge ai debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale, che versino in stato di “sovraindebitamento” o “insolvenza”;
Offre la possibilità di domandare al competente Tribunale, l’apertura di una procedura di liquidazione controllata dei beni, ai fini del soddisfacimento dei creditori;
Consente al debitore sovraindebitato di escludere dalla liquidazione:
i crediti impignorabili ai senti degli Art. 545 del cocide di procedura civile;
i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’Art. 170 del codice civile;
le altre cose che non possono essere pignorate per disposizione di Legge.
Offre la possibilità al debitore in buona fede, in mancanza delle condizioni ostative di cui all’Art. 280 C.C.I.I. di ottenere la cancellazione e correlativa estinzione dei debiti non soddisfatti una volta completata correttamente la procedura di liquidazione (c.d. esdebitazione);
Offre la possibilità al creditore di domandare la liquidazione controllata del patrimonio del debitore, che versi in stato di insolvenza, qualora l’esposizione complessiva per debiti scaduti e non pagati sia pari o superiore ad euro cinquantamila;
Nel caso in cui debitore sia una società, la liquidazione controllata produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
Si rivolge al debitore, persona fisica, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, e che non abbia già beneficiato di altra esdebitazione;
Consente al debitore incapiente, che non abbia posto in essere atti di frode ai creditori e che non abbia determinato l’indebitamento con dolo o colpa grave, di presentare, tramite l’Organismo di Composizione della Crisi, domanda di esdebitazione al competente Tribunale, al fine di ottenere la liberazione integrale dei debiti, salvo che, entro tre anni dal decreto che concede l’esdebitazione, sopravvengono utilità rilevanti, esclusi i finanziamenti in qualsiasi forma erogati, che consentano l’utile soddisfacimento dei creditori.
si rivolge a tutti coloro che rientrano nella qualifica di consumatore, cioè di persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se soci di una società di persone, per i debiti contratti nella qualità di consumatore;
consente ai consumatori che si trovino in condizione di grave indebitamento, di ripianare l’esposizione debitoria e superare la crisi da sovraindebitamento, formulando ai creditori , con l’ausilio dell’O.C.C., una proposta a contenuto libero di pagamento dei propri debiti;
consente, in particolare, di proporre il pagamento, anche parziale e differenziato, dei debiti, in qualsiasi forma, tempo e modalità, garantendo al consumatore sovraindebitato le disponibilità economiche necessarie al sostentamnto e alle esigenze di vita sue e della sua famiglia;
offre, inoltre, la possibilità di ottenere la cancellazione e correlativa estinzione (c.d. esdebitazione), una volta adempiuto correttamente il piano di ristrutturazione proposto ai creditori ed omologato dal competente tribunale;
offre, dunque, al consumatore la possibilità di risolvere in via definitiva, la condizione di grave indebitamento, pur possedendo disponibilità inferiori rispetto ai debiti scaduti o a scadere;
costi della procedura contenuti e stabiliti dalla Legge, inclusi nel piano di ristrutturazione.
Referente dell’O.C.C.
Avv. Claudio Roberto Lo Re
Gestori iscritti nell’elenco dell’O.C.C.
Avv. Franzò Miriam
Avv. Scimò Giuseppe
Avv. Rizza Giuseppina
Avv. Stella Daniela
Avv. Venturella Girolamo
Avv. Spinoso Marco
Avv. Zappulla Carmelo
Avv. Federico Nadia
Avv. Leone Sergio
Avv. Leone Silvia
Accesso piattaforma O.C.C.
Area dedicata tramite la piattaforma Falco per accedere alle istruzioni e ai moduli predisposti dall'Organismo di Composizione della crisi
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