{"id":315,"date":"2018-04-08T13:50:41","date_gmt":"2018-04-08T12:50:41","guid":{"rendered":"https:\/\/ordineavvocatisr.com\/webnew\/tirocini-alternativi\/"},"modified":"2018-04-08T13:50:41","modified_gmt":"2018-04-08T12:50:41","slug":"tirocini-alternativi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ordineavvocatisr.com\/webnew\/tirocini-alternativi\/","title":{"rendered":"Tirocini Alternativi"},"content":{"rendered":"<p>Con il d.m. 17 marzo 2016, n. 70 il Ministro della giustizia ha adottato il Regolamento recante la \u00abdisciplina per lo svolgimento del tirocinio per l\u2019accesso alla professione forense\u00bb. Durante i diciotto mesi, la vera e propria pratica forense, tradizionalmente intesa come la frequentazione da parte del neolaureato dello studio di un avvocato, potrebbe ridursi sino ad un solo singolo semestre. Il restante periodo potr\u00e0, infatti, essere svolto con modalit\u00e0 alternative.<br \/>In particolare, un periodo di massimo dodici mesi potr\u00e0 essere svolto presso l\u2019Avvocatura dello Stato o presso l\u2019Ufficio legale di un ente pubblico o presso un Ufficio giudiziario.<br \/>Ancora, un periodo di non pi\u00f9 di sei mesi potr\u00e0 essere svolto in un altro Paese dell\u2019Unione europea, presso professionisti legali muniti di titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all\u2019esercizio della professione, oppure, un egual periodo di sei mesi potr\u00e0, addirittura, essere svolto in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all\u2019ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza( previa convenzione tra gli organi competenti e la presenza di taluni requisiti previsti dal legislatore).<br \/>In merito ai tirocini alternati, si precisa quanto segue<\/p>\n<p><strong>In relazione allo svolgimento di un semestre di tirocinio all\u2019estero:<\/strong><\/p>\n<p>In ossequio a quanto previsto dall\u2019art. 41, comma 6, lett. c), l. prof., l\u2019art. 6, comma 1, del Regolamento n. 70 ha stabilito che qualora il praticante intenda svolgere un semestre di tiro-cinio in altro Paese dell\u2019Unione europea, debba semplicemente darne comunicazione al Consiglio dell\u2019ordine, indicando il nominativo e i recapiti del professionista (che dovr\u00e0 avere prestato, per iscritto, il proprio consenso) presso cui svolger\u00e0 il tirocinio, la qualifica di quest\u2019ultimo e la sua equivalenza al titolo di avvocato ai sensi della normativa vigente in tema di riconoscimento dei titoli professionali.<br \/>Il comma 2 del medesimo art. 6 ha previsto, poi, che una volta completato il semestre, il pratican-te debba consegnare al Consiglio dell\u2019ordine una documentazione (redatta, nell\u2019originale, nella lingua del Paese straniero in cui si \u00e8 svolto il tirocinio, e accompagnata da traduzione asseverata) idonea a certificare l\u2019effettivit\u00e0 del tirocinio svolto all\u2019estero, secondo le norme del Paese ospitan-te, compresa, in ogni caso, una dichiarazione del professionista straniero che attesti lo svolgimen-to con profitto del periodo di tirocinio.<br \/>Sulla base della documentazione prodotta, il Consiglio dell\u2019ordine potr\u00e0 riconoscere il periodo svolto all\u2019estero ai fini della convalida di un semestre di tirocinio, ovvero potr\u00e0 rifiutare il ricono-scimento, con delibera motivata. In ossequio a quanto previsto dall\u2019art. 17, comma 7, l. prof., espressamente richiamato dal Regolamento, la decisione di rigetto potr\u00e0 essere deliberata solo do-po aver sentito il richiedente. La deliberazione dovr\u00e0 essere motivata e dovr\u00e0 essere notificata in copia integrale entro quindici giorni all\u2019interessato, il quale potr\u00e0 presentare entro venti giorni dalla notificazione ricorso al CNF.<\/p>\n<p><strong>In relazione alla pratica presso gli uffici giudiziari \u00e8 necessario distinguere:<\/strong><\/p>\n<p>&#8211; Tirocini ex art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (cos\u00ec come convertito, con<br \/>modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), ad oggi regolamentato dal D.M n.58\/16 che consentono lo svolgimento della pratica forense presso gli uffici giudiziari indicati dallo stesso Decreto.<\/p>\n<p>&#8211; Tirocini ex art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (convertito nella legge 9 agosto 2013 n. 98), modificato dall&#8217;art. 50 del D.L. 90\/2014 (convertito nella legge 11.08.2014 n. 114), con possibilit\u00e0 di svolgimento di tirocini formativi da parte di laureati in giurisprudenza presso gli uffici giudiziari in affiancamento a magistrati con compiti di studio, ricerche e redazioni di bozze senza richiedere necessariamente la stipula di Convenzioni, in quanto il laureato pu\u00f2 rivolgere direttamente la domanda al Capo dell&#8217;ufficio giudiziario e non richiede che l&#8217;interessato sia iscritto alla pratica forense o alla scuola di specializzazione delle professioni legali.<\/p>\n<h3>Tirocinio ex art. 37(D.M n.58\/16)<\/h3>\n<p><strong>Requisiti<\/strong><br \/>Per l&#8217;ammissione al tirocinio presso un ufficio giudiziario il praticante deve, al momento della presentazione della domanda:<br \/> a) essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati;<br \/> b) essere in possesso dei requisiti di onorabilit\u00e0, ovvero non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza<br \/>c) aver gi\u00e0 svolto un periodo di tirocinio di almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all&#8217;ordine o presso l&#8217;Avvocatura dello Stato.<\/p>\n<p><strong>Dove si svolge il tirocinio<\/strong><br \/>L&#8217;attivit\u00e0 di praticantato pu\u00f2 essere svolta presso la Corte di cassazione, la procura generale presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, le procure generali presso le Corti di appello, tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza, i tribunali per i minorenni, le procure della Repubblica presso i tribunali ordinari e presso il tribunale per i minorenni, la Corte dei conti, la procura generale presso la Corte dei conti, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, le procure regionali della Corte dei conti, le Commissioni tributarie nonch\u00e8 il Consiglio<br \/>di Stato e i tribunali amministrativi regionali.<\/p>\n<p><strong>Dove e come presentare la domanda<\/strong><br \/>La domanda, redatta su supporto analogico o digitale, \u00e8 indirizzata al capo dell&#8217;ufficio e consegnata alla segreteria dell&#8217;ufficio giudiziario o trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Nella domanda pu\u00f2 essere espressa una preferenza in ordine ad una o pi\u00f9 materie ai fini dello svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0 di praticantato.<\/p>\n<p>Nella domanda devono essere attestati,<br \/> a) il possesso dei requisiti di cui sopra;<br \/> b) il punteggio di laurea;<br \/> c) la media riportata negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo;<br \/> d) i dati relativi all&#8217;avvocato presso il quale il praticante ha gi\u00e0 svolto il periodo di tirocinio e quelli relativi allo studio legale di cui l&#8217;avvocato fa parte;<br \/> e) ogni altro requisito di professionalit\u00e0 ritenuto rilevante.<\/p>\n<p>Quando la domanda di cui al presente articolo e&#8217; accolta, il capo dell&#8217;ufficio comunica al consiglio dell&#8217;ordine degli avvocati presso il quale il praticante avvocato e&#8217; iscritto la data in cui il<br \/>tirocinio deve avere inizio.<\/p>\n<p><strong>Durata e modalit\u00e0<\/strong><br \/>L&#8217;attivit\u00e0 di praticantato presso gli uffici giudiziari pu\u00f2 essere svolta per non pi\u00f9 di dodici mesi.<br \/>Il praticante avvocato pu\u00f2 proseguire l&#8217;attivit\u00e0 di praticantato anche presso uffici diversi da quelli in cui l&#8217;ha iniziata, purch\u00e8 presso ciascun ufficio essa abbia una durata di<br \/>almeno sei mesi.<br \/>Il praticante avvocato che abbia svolto l&#8217;intero periodo di tirocinio presso uno o piu&#8217; degli uffici di cui all&#8217;articolo 73, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e che sia in possesso dei requisiti previsti dal medesimo comma, al termine dei dodici mesi pu\u00f2 presentare domanda a norma del comma 3 del predetto articolo per svolgere lo stage formativo per ulteriori sei mesi.<\/p>\n<p><strong>Criteri per la selezione dei praticanti avvocati<\/strong><br \/>Quando non e&#8217; possibile ammettere al tirocinio presso l&#8217;ufficio giudiziario tutti i praticanti avvocati che hanno proposto domanda, si riconosce preferenza, nell&#8217;ordine, alla media degli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo; al punteggio di laurea e alla minore et\u00e0 anagrafica. A parit\u00e0 dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.<\/p>\n<p><strong>Attivit\u00e0 del praticante avvocato<\/strong><br \/>Il praticante avvocato assiste e coadiuva il magistrato affidatario; sotto la sua guida controllo provvede con diligenza allo studio dei fascicoli, all&#8217;approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti; assiste all&#8217;udienza e alle camere di consiglio, salvo che il magistrato ritenga di non ammetterlo. Il magistrato affidatario cura che il praticante avvocato possa apprendere anche le modalit\u00e0 di svolgimento dei servizi amministrativi da parte del personale di cancelleria, al fine di garantire la completezza del percorso formativo.<\/p>\n<p>Il tirocinio pu\u00f2 essere svolto contestualmente ad attivit\u00e0 di lavoro subordinato pubblico e privato, purch\u00e9 con modalit\u00e0 e orari idonei a consentirne l&#8217;effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse. Fermo quanto previsto dall&#8217;articolo 41, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, durante lo svolgimento del tirocinio di cui al presente decreto, il praticante avvocato pu\u00f2 continuare a frequentare lo studio professionale di un avvocato iscritto all&#8217;ordine o l&#8217;Avvocatura dello Stato o l&#8217;ufficio legale di un ente pubblico.<\/p>\n<p>Lo svolgimento del tirocinio di cui al presente decreto non da&#8217; diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo ne&#8217; di obblighi<br \/>previdenziali e assicurativi.<\/p>\n<p>Il praticante avvocato ha accesso ai fascicoli, nei limiti e con le modalit\u00e0 stabilite dal magistrato affidatario.<br \/>Il praticante avvocato non pu\u00f2 avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versa in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi o di cui sia parte un soggetto che<br \/>negli ultimi tre anni \u00e8 stato assistito da un avvocato che compone lo studio legale che il praticante avvocato continua a frequentare o presso il quale ha svolto il tirocinio. Durante lo<br \/>svolgimento del tirocinio il praticante avvocato non pu\u00f2 rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al<br \/>magistrato affidatario ne&#8217; assumere dalle medesime parti un qualsiasi incarico professionale.<\/p>\n<p>L&#8217;attivit\u00e0 del praticante avvocato si svolge nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di pratica, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della sua attivit\u00e0.<\/p>\n<p>L&#8217;attivit\u00e0 di praticantato non pu\u00f2 essere svolta presso l&#8217;ufficio giudiziario innanzi al quale il praticante avvocato esercita attivit\u00e0 professionale.<\/p>\n<p>Quando sono organizzati i corsi di formazione decentrata a norma dell&#8217;articolo 73, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il praticante e&#8217; ammesso a frequentarli.<\/p>\n<p>Il tirocinio pu\u00f2 essere interrotto in ogni momento dal capo dell&#8217;ufficio, anche su proposta del magistrato affidatario, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto<br \/>fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l&#8217;indipendenza e l&#8217;imparzialit\u00e0 dell&#8217;ufficio o la credibilit\u00e0 della funzione giudiziaria, nonch\u00e9 per l&#8217;immagine e il prestigio dell&#8217;ordine<br \/>giudiziario.<\/p>\n<p>Quando termina il periodo di tirocinio presso un magistrato affidatario, il praticante avvocato redige una relazione contenente l&#8217;analitica indicazione delle attivit\u00e0 svolte, con particolare<br \/>riguardo alle udienze a cui ha assistito, ai fascicoli che ha esaminato, alle questioni di fatto e di diritto trattate, alle minute dei provvedimenti che ha predisposto, alle attivit\u00e0 di cancelleria<br \/>cui ha assistito e ad ogni altra informazione ritenuta utile e rilevante.<\/p>\n<p>Il magistrato affidatario sottoscrive la relazione di cui al paragrafo precedente attestando la veridicit\u00e0 dei dati contenuti all\u2019interno della relazione e la sua conformit\u00e0 al progetto formativo previsto dall\u2019art. 3 dello stesso decreto.<\/p>\n<p>Il consiglio dell&#8217;ordine, al termine del periodo di tirocinio, rilascia sulla base della relazione di cui sopra sottoscritta dal magistrato affidatario( il al termine del periodo di praticantato, il certificato di compiuto tirocinio, che contiene l&#8217;indicazione che l&#8217;attivit\u00e0 di praticantato si \u00e8 svolta a norma del presente regolamento e dell&#8217;ufficio o degli uffici giudiziari presso cui ha avuto luogo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Tirocinio ex art. 73<\/h3>\n<p>L\u2019articolo 73 del D.L. 69\/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98), modificato dagli articoli 50 e 50-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) prevede che i laureati in giurisprudenza pi\u00f9 meritevoli possano accedere, a domanda e per una sola volta, a stage di formazione teorico-pratica della durata di diciotto mesi presso gli uffici giudiziari, per assistere e coadiuvare i magistrati delle Corti di appello, dei tribunali ordinari, degli uffici requirenti di primo e secondo grado, degli uffici e dei tribunali di sorveglianza, dei tribunali per i minorenni nonch\u00e9 i giudici amministrativi dei TAR e del Consiglio di Stato.<\/p>\n<p><strong>Requisiti<\/strong><br \/>Per presentare la domanda di accesso ai periodi di formazione \u00e8 necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:<br \/>laurea in giurisprudenza all\u2019esito di un corso di durata almeno quadriennale<br \/>media di almeno 27\/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo ovvero punteggio di laurea non inferiore a 105\/110;<br \/>non aver compiuto i trenta anni di et\u00e0<br \/>requisiti di onorabilit\u00e0, ovvero non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza.<br \/>Qualora le domande superino i posti disponibili presso gli uffici giudiziari, costituiscono titolo preferenziale, nell\u2019ordine, la media degli esami sopra indicati, il punteggio di laurea e la minore et\u00e0 anagrafica.<br \/>A parit\u00e0 dei requisiti sopraindicati, si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.<\/p>\n<p><strong>Quando si presenta la domanda di ammissione<\/strong><br \/>La domanda di ammissione allo stage formativo va presentata decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 69\/2013 e quindi a partire dal 21 settembre 2013.<br \/>La domanda di ammissione allo stage pu\u00f2 essere presentata in qualsiasi momento, a partire dal 21 settembre 2013, da parte di coloro che abbiano maturato i requisiti previsti.<\/p>\n<p><strong>Come si presenta la domanda di ammissione<\/strong><br \/>La domanda di ammissione va indirizzata al capo dell\u2019ufficio giudiziario in cui si intende svolgere lo stage formativo, allegando la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall\u2019articolo 73 del D.L. 69\/2013.<br \/>In alternativa, la sussistenza dei requisiti anzidetti pu\u00f2 essere anche attestata in una autocertificazione.<br \/>Nella domanda si pu\u00f2 indicare la preferenza per la materia o il settore che sar\u00e0 valutata in base alle esigenze dell\u2019ufficio.<br \/>Per gli organi di giustizia amministrativa, la preferenza va espressa con riferimento a una o pi\u00f9 sezioni in cui sono trattate determinate materie.<\/p>\n<p><strong>I magistrati formatori<\/strong><br \/>I tirocinanti, in numero non superiore a due, sono affidati ad un magistrato formatore che si \u00e8 reso disponibile, ovvero \u00e8 designato dal capo dell\u2019ufficio.<br \/>Soltanto negli ultimi sei mesi del tirocinio il magistrato pu\u00f2 chiedere l\u2019assegnazione di un nuovo ammesso allo stage, per garantire continuit\u00e0 nell\u2019attivit\u00e0 di assistenza.<br \/>Il magistrato formatore coordina e controlla l\u2019attivit\u00e0 svolta dai tirocinanti.<br \/>Al magistrato formatore non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per l\u2019attivit\u00e0 svolta in relazione allo stage formativo.<br \/>Essa \u00e8 considerata ai fini della valutazione della professionalit\u00e0 e del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di merito.<br \/>Al termine dello stage, il magistrato formatore redige una relazione sullo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 da parte del tirocinante, che \u00e8 trasmessa al capo dell\u2019ufficio giudiziario.<\/p>\n<p><strong>Come si svolge il tirocinio formativo<\/strong><br \/>I tirocinanti assistono e coadiuvano il magistrato nello svolgimento delle attivit\u00e0 ordinarie.<br \/>Il Ministero della giustizia fornir\u00e0 le necessarie dotazioni strumentali per ciascun ammesso e consentir\u00e0 l\u2019accesso ai sistemi informatici ministeriali.<br \/>Gli ammessi allo stage possono accedere ai fascicoli processuali, partecipare alle udienze e alle camere di consiglio (salvo il giudice ritenga di non ammetterli).<br \/>I tirocinanti non possono, tuttavia, avere accesso ai fascicoli processuali quando sorga un conflitto d\u2019interessi, con riferimento, in particolare, ai procedimenti trattati dall\u2019avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.<br \/>I tirocinanti partecipano, inoltre, ai corsi di formazione organizzati per i magistrati e ai corsi di formazione, almeno semestrali, a loro dedicati, secondo i programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura.<\/p>\n<p><strong>Borse di studio per i tirocinanti<\/strong><br \/>Lo svolgimento dello stage di formazione teorico-pratica non d\u00e0 diritto ad alcun compenso o trattamento previdenziale o assicurativo da parte della pubblica amministrazione e non comporta la costituzione di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo.<br \/>Agli ammessi allo stage \u00e8 attribuita, in presenza delle condizioni che seguono, una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili.<br \/>Il Ministro della giustizia determina annualmente, con proprio decreto:<br \/>i requisiti per l&#8217;attribuzione della borsa di studio, sulla base dell&#8217;indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell&#8217;ambito del diritto allo studio universitario, nonch\u00e9 i termini e le modalit\u00e0 di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.<br \/>l\u2019effettivo ammontare delle risorse destinate al finanziamento delle predette borse di studio, sulla base delle risorse disponibili.<\/p>\n<p><strong>Obblighi del tirocinante<\/strong><br \/>Gli ammessi allo stage hanno l\u2019obbligo di riservatezza e di astensione dalla deposizione testimoniale in relazione alle informazioni e notizie acquisite durante il periodo di formazione.<br \/>I tirocinanti non possono svolgere attivit\u00e0 difensiva presso l\u2019ufficio giudiziario a cui appartiene il magistrato formatore, n\u00e9 in favore delle parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al giudice formatore, anche nelle successive fasi o gradi di giudizio.<br \/>Gli ammessi allo stage possono svolgere, purch\u00e9 compatibili, altre attivit\u00e0 quali il dottorato di ricerca, il tirocinio forense, la frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali.<br \/>Qualora i tirocinanti siano iscritti alla pratica forense o ad una scuola di specializzazione, l\u2019attivit\u00e0 di formazione si svolge in collaborazione con i consigli dell\u2019Ordine degli avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali.<br \/>Il tirocinio formativo pu\u00f2 essere interrotto, su decisione del capo dell\u2019ufficio giudiziario, per ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario con lo stagista.<\/p>\n<p><strong>Vantaggi del tirocinio formativo<\/strong><br \/>L\u2019esito positivo del tirocinio:<br \/>costituisce titolo per l&#8217;accesso al concorso per magistrato ordinario;<br \/>\u00e8 valutato per un periodo pari ad un anno di tirocinio forense e notarile;<br \/>\u00e8 valutato per un periodo pari ad un anno di frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali;<br \/>costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario;<br \/>costituisce titolo di preferenza, a parit\u00e0 di merito, nei concorsi indetti dall\u2019amministrazione della giustizia, dall\u2019amministrazione della giustizia amministrativa e dall\u2019Avvocatura dello Stato.<br \/>costituisce titolo di preferenza, a parit\u00e0 di titoli e di merito, nei concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato.<br \/>L\u2019esito positivo dello stage formativo presso Tar e Consiglio di Stato \u00e8 equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici giudiziari ordinari.<\/p>\n<\/p>\n<p><strong>NORMATIVA DI RIFERIMENTO<\/strong> <\/p>\n<p> &#8211; <a href=\"http:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2013\/06\/21\/13G00116\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\"><strong>D.L. 69\/2013<\/strong><\/a><br \/> (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98), modificato dagli articoli 50 e 50-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) <br \/> &#8211; <a href=\"http:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2016\/05\/02\/16G00068\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\"><strong>D.M n.58\/16<\/strong><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con il d.m. 17 marzo 2016, n. 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