{"id":375,"date":"2018-04-10T13:50:41","date_gmt":"2018-04-10T12:50:41","guid":{"rendered":"https:\/\/ordineavvocatisr.com\/webnew\/patrocinio-sostitutivo\/"},"modified":"2018-04-10T13:50:41","modified_gmt":"2018-04-10T12:50:41","slug":"patrocinio-sostitutivo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ordineavvocatisr.com\/webnew\/patrocinio-sostitutivo\/","title":{"rendered":"Patrocinio Sostitutivo"},"content":{"rendered":"<p>Al raggiungimento dei primi sei mesi di iscrizione presso il registro dei praticanti, ai sensi dell\u2019art. 41, comma 12, L. 247\/2012, il praticante avvocato ha la possibilit\u00e0 di poter richiedere al Consiglio dell\u2019Ordine l\u2019abilitazione a poter esercitare l\u2019attivit\u00e0 professionale in sostituzione del proprio dominus.<br \/>La richiesta avanzata presso il Consiglio dell\u2019Ordine, subordinata all\u2019esito positivo del colloquio di accertamento della pratica effettuato dal tutor assegnato, viene formulata mediante apposito modulo da presentarsi presso la segreteria dell\u2019Ordine, nel quale \u00e8 contenuta un\u2019apposita dichiarazione, da sottoscrivere, di non incorrere in nessuno dei casi di incompatibilit\u00e0 all\u2019esercizio della professione previsto dalla Legge Professionale. Una volta presentata la domanda il Consiglio, alla prima adunanza utile (comunque entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta), provveder\u00e0 a deliberare sull\u2019 iscrizione all\u2019apposito registro dei praticanti abilitati e, da tale giorno, inizier\u00e0 a decorrere l\u2019abilitazione, la quale ha una durata di cinque anni. Successivamente alla delibera di iscrizione il Praticante dovr\u00e0 prestare il prescritto impegno solenne (ai sensi dell\u2019art. 8 della legge professionale). <br \/>La decorrenza e la durata del termine di 5 anni a cui fa riferimento la legge professionale deve essere calcolata in concomitanza al termine massimo di durata del praticantato ed in particolare: <br \/>l\u2019art. 17, comma 10, lett. b) stabilisce che la cancellazione dal registro dei praticanti, nonch\u00e9 dall\u2019elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo \u00e8 deliberata \u00abdopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non pu\u00f2 essere richiesto trascorsi 6 anni dall\u2019inizio, per la prima volta, della pratica. L\u2019iscrizione pu\u00f2 tuttavia permanere per tutto il tempo per cui \u00e8 stata chiesta o poteva essere chiesta l\u2019abilitazione al patrocinio sostitutivo\u00bb. Inoltre, Al comma successivo, viene invece prescritta l\u2019automaticit\u00e0 degli effetti della cancellazione dal registro in seguito \u00aballa scadenza del termine per l\u2019abilitazione al patrocinio sostitutivo\u00bb.<br \/>Ci\u00f2 posto, \u00e8 chiaro che la durata massima del praticantato \u00e8 di 6 anni e la richiesta di essere abilitato al patrocinio sostitutivo va formulata decorsi 6 mesi dall\u2019iscrizione nel registro dei praticanti e non oltre la scadenza dei 6 anni decorrenti dalla suddetta iscrizione.<br \/>Di conseguenza l\u2019iscrizione nel registro dei praticanti avr\u00e0 efficacia per tutto il periodo di praticantato sostitutivo, avente la durata massima di 5 anni ai sensi dell\u2019art. 41, comma 12, ma non oltre la succitata scadenza di 6 anni dall\u2019iscrizione nel registro praticanti.<br \/>Al termine, il Consiglio proceder\u00e0 perci\u00f2 automaticamente alla cancellazione, pur nel rispetto della procedura prevista dall\u2019art. 17, commi 12, 13 e 14. Ove, infine, alla scadenza del periodo di patrocinio sostitutivo, non fosse ancora decorso il 6\u00b0 anno dall\u2019iscrizione del praticante nel relativo registro, il Consiglio dell\u2019Ordine dovr\u00e0 comunque avviare, sempre nel rispetto della procedura anzidetta, l\u2019iter della cancellazione automatica (Cfr parere n. 66\/2017, pubblicato il 26 marzo 2018 del CNF).<\/p>\n<p>ESEMPIO 1: <br \/>&#8211; iscrizione c\/o registro dei praticanti: 27.3.2016<br \/>&#8211; durata max praticantato: 27.3.2022<br \/>&#8211; possibilit\u00e0 di chiedere l\u2019abilitazione al patrocinio sostitutivo: dal 28.9.2016<br \/>&#8211; decorrenza patrocinio sostitutivo: dalla data in cui Consiglio dell\u2019Ordine degli Avvocati ha deliberato sulla richiesta del praticante, es. 3.10.2016<br \/>&#8211; termine patrocinio sostitutivo: 03.10.2021<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>ESEMPIO 2: <br \/>&#8211; iscrizione c\/o registro dei praticanti: 27.3.2016<br \/>&#8211; durata max praticantato: 27.3.2022<br \/>&#8211; richiesta di patrocinio sostitutivo: dal 27.3.2017<br \/>&#8211; decorrenza patrocinio sostitutivo: dalla data in cui Consiglio dell\u2019Ordine degli Avvocati ha deliberato sulla richiesta del praticante, es. 10.04.2017<br \/>&#8211; termine patrocinio sostitutivo: 27.3.2022<\/p>\n<p>L\u2019attivit\u00e0 consentita al praticante abilitato consiste nella possibilit\u00e0 di poter gestire e trattare in prima persona alcune pratiche dell\u2019avvocato presso cui svolge la pratica, in sua sostituzione, anche senza una diretta partecipazione da parte di questo, che, comunque, continua a mantenere la responsabilit\u00e0 esclusiva della gestione della pratica, essendo egli l\u2019unico titolare del mandato professionale conferito dal cliente, ed avendo quindi egli solo la rappresentanza del cliente.<br \/>Nella nuova normativa (art. 41, comma dodici, della legge professionale) il praticante abilitato pu\u00f2 esercitare l\u2019attivit\u00e0 di consulenza ed assistenza, sia giudiziale che stragiudiziale, in sostituzione del proprio dominus ,in ambito civile a tutte le questioni di competenza del Giudice di Pace (art. 7 c.p.c. ) e del Tribunale (artt. 50bis e 50ter c.p.c.) senza limiti di valore e in ambito penale limitatamente ai procedimenti avanti il Giudice di Pace, ai reati contravvenzionali e ai reati che rientravano nella competenza del Pretore prima dell\u2019entrata in vigore del D. Lgs. n. 51\/1998.<br \/>Riguardo all\u2019ambito penale qui di seguito, per comodit\u00e0, si riportano schematicamente i reati ove \u00e8 consentito l\u2019esercizio della professione per il praticante abilitato in qualit\u00e0 di sostituto processuale del proprio avvocato dominus:<br \/>\u2022 i reati di competenza del Giudice di Pace penale (cos\u00ec come previsti ed elencati dall\u2019art. 4 del Decreto Legislativo del 28 agosto 2000, n. 274):<br \/>&#8211; i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte, 590, limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all&#8217;igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni, nonch\u00e9 ad esclusione delle fattispecie di cui all&#8217;articolo 590, terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell&#8217;articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l&#8217;effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, 594, 595, primo e secondo comma, 612, primo comma, 626, 627, 631, salvo che ricorra l&#8217;ipotesi di cui all&#8217; articolo 639-bis, 632, salvo che ricorra l&#8217;ipotesi di cui all&#8217; articolo 639-bis, 633, primo comma, salvo che ricorra l&#8217;ipotesi di cui all&#8217; articolo 639-bis, 635, primo comma, 636, salvo che ricorra l&#8217;ipotesi di cui all&#8217; articolo 639-bis, 637, 638, primo comma, 639 e 647 del codice penale; (1)<br \/>&#8211; le contravvenzioni previste dagli articoli 689, 690, 691, 726, primo comma, e 731 del codice penale.<br \/>&#8211; i delitti, consumati o tentati, e per le contravvenzioni previsti dalle seguenti disposizioni:<br \/>a) articoli 25 e 62, terzo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante &#8220;Testo unico in materia di sicurezza&#8221;;<br \/>b) articoli 1095 [cos\u00ec rettificato con avviso su G.U. n. 119 del 24 maggio 2001], 1096 e 1119 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante &#8220;Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione&#8221;;<br \/>c) articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918, recante &#8220;Approvazione del testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini&#8221;;<br \/>d) articoli 102 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante &#8220;Testo unico delle leggi per l&#8217;elezione della Camera dei deputati&#8221;;<br \/>e) articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante &#8220;Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali&#8221;;<br \/>f) articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329, recante &#8220;Provvedimenti per l&#8217;acquisto di nuove macchine utensili&#8221;;<br \/>g) articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 362, recante &#8220;Norme di riordino del settore farmaceutico&#8221;;<br \/>h) articolo 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante &#8220;Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo&#8221;;<br \/>i) articoli 3, terzo e quarto comma, 46, quarto comma e 65, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante &#8220;Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarit\u00e0 dell&#8217;esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto&#8221;;<br \/>l) articoli 18 e 20 della legge 2 agosto 1982, n. 528, recante &#8220;Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto&#8221;;<br \/>m) articolo 17, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107, recante &#8220;Disciplina per le attivit\u00e0 trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati&#8221;; n) articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, recante &#8220;Attuazione delle direttive n. 87\/404\/CEE e n. 90\/488\/CEE in materia di recipienti semplici a pressione, a norma dell&#8217;articolo 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428&#8221;;<br \/>o) articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, recante &#8220;Attuazione della direttiva n. 88\/378\/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell&#8217;articolo 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428&#8221;;<br \/>p) articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, recante &#8220;Attuazione della direttiva n. 84\/450\/CEE in materia di pubblicit\u00e0 ingannevole&#8221;;<br \/>q) articoli 186, commi 2 e 6, 187, commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante &#8220;Nuovo codice della strada&#8221;;<br \/>r) articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, recante &#8220;Attuazione della direttiva n. 90\/385\/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi&#8221;;<br \/>s) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, recante &#8220;Attuazione della direttiva n. 90\/385\/CEE concernente i dispositivi medici&#8221;. s-bis) articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell&#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. s-ter) articolo 13, comma 5.2, e articolo 14, commi 1-bis, 5-ter e 5-quater, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell\u2019 immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.<br \/>\u2022 i reati contravvenzionali di competenza del Tribunale monocratico o a questo attribuiti dal D.Lgs. n. 51\/1998:<br \/>&#8211; cause riguardanti i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva;<br \/>&#8211; violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall\u2019articolo 336, comma 1, c.p.;<br \/>&#8211; resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall\u2019articolo 337 c.p.;<br \/>&#8211; oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell\u2019articolo 343, comma 2, c.p.;<br \/>&#8211; violazione di sigilli aggravata a norma dell\u2019articolo 349, comma 2, c.p.;<br \/>&#8211; favoreggiamento reale previsto dall\u2019articolo 379 c.p.;<br \/>&#8211; maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, quando non ricorre l\u2019aggravante prevista dall\u2019articolo 572, comma 2, c.p.;<br \/>&#8211; rissa aggravata a norma dell\u2019articolo 588, comma 2, c.p., con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;<br \/>&#8211; omicidio colposo previsto dall\u2019articolo 589 c.p.;<br \/>&#8211; violazione di domicilio aggravata a norma dell\u2019articolo 614, comma 4, c.p.;<br \/>&#8211; furto aggravato a norma dell\u2019articolo 625 c.p.;<br \/>&#8211; truffa aggravata a norma dell\u2019articolo 640, comma 2, c.p.;<br \/>&#8211; ricettazione prevista dall\u2019articolo 648 c.p.;<br \/>Importante \u00e8 da precisare che se il praticante abilitato esercita la propria attivit\u00e0 su questioni che non rientrano nel previsto limite di legge all\u2019esercizio del patrocinio in capo ad esso pu\u00f2 essere ravvisato il reato di esercizio abusivo della professione. Inoltre, l\u2019inosservanza dei limiti all\u2019esercizio del patrocinio comporta anche una responsabilit\u00e0 disciplinare cos\u00ec come prevista dall\u2019art. 21 del Codice Deontologico Forense (Divieto di attivit\u00e0 professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti). Si deve anche precisare che da tale responsabilit\u00e0 non va esente neanche l\u2019avvocato dominus, qualora scientemente avalli l\u2019attivit\u00e0 abusiva del praticante (cfr. decisione del C.N.F. del 3 ottobre 2001, n. 191).<br \/>Tale normativa si applica a coloro i quali si sono iscritti presso il registro dei praticanti a far data il 3 Giugno 2016.<\/p>\n<p>NORMATIVA DI RIFERIMENTO<br \/>Legge 31 dicembre 2012, n. 247<br \/><a href=\"https:\/\/www.codicedeontologico-cnf.it\/?p=37145\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">https:\/\/www.codicedeontologico-cnf.it\/?p=37145<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Al raggiungimento dei primi sei mesi di iscrizione presso il registro dei praticanti, ai sensi dell\u2019art. 41, comma 12, L. 247\/2012, il praticante avvocato ha la possibilit\u00e0 di poter richiedere al Consiglio dell\u2019Ordine l\u2019abilitazione a poter esercitare l\u2019attivit\u00e0 professionale in sostituzione del proprio dominus.La richiesta avanzata presso il Consiglio dell\u2019Ordine, subordinata all\u2019esito positivo del colloquio [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-375","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-varie"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ordineavvocatisr.com\/webnew\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/375","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ordineavvocatisr.com\/webnew\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ordineavvocatisr.com\/webnew\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ordineavvocatisr.com\/webnew\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ordineavvocatisr.com\/webnew\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=375"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/ordineavvocatisr.com\/webnew\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/375\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ordineavvocatisr.com\/webnew\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=375"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ordineavvocatisr.com\/webnew\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=375"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ordineavvocatisr.com\/webnew\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=375"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}