Adesione al procedimento di mediazione

La parte che aderisce ad una mediazione deve far pervenire alla Segreteria dell’Organismo il modulo di adesione, entro 8 giorni dalla data fissata per l’incontro.
Il modulo deve essere accompagnato da ricevuta di pagamento delle spese di avvio della procedura
La mancata comunicazione, nel termine suindicato, in mancanza di comunicazione di legittimo impedimento a presenziare all’incontro fissato, verrà considerata come rifiuto a partecipare all’incontro e il Mediatore potrà redigere verbale di mancata partecipazione senza giustificato motivo. Si ricorda che dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi e per gli effetti dell’art.116, secondo comma, cod. proc. civ., e può condannare la parte costituita che, nei casi di mediazione obbligatorie e/o delegata dal giudice, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, oltre al pagamento delle spese processuali e del procedimento, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

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