MODIFICHE P.C.T. e P.P.T.: D.M. 29 dicembre 2023 n. 217 – in G.U. – In vigore dal 14 gennaio 2024

Segnalo importanti modifiche al D.M. 44/2011 che regola il funzionamento del PCT e del PPT, in vigore dal 14.01.2024

Le modifiche sono state apportate dal D.M. 29 dicembre 2023 n.217

In allegato:

AVVERTENZE

I commi 4, 5 e 6 dell’art.18 D.M. 44/2011 -specifiche tecniche- non sono stati abrogati (come da  GU 11 DEL 15 GENNAIO 2023 RETTIFICHE ABROGAZIONI che precisa, quanto all’art.18, che l’abrogazione riguarda solo i primi tre commi).

Di seguito il testo dell’art. 18 non abrogato:

4. L’avvocato che estrae copia informatica per immagine dell’atto formato su supporto analogico, compie l’asseverazione prevista dall’articolo 22, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformità all’originale nella relazione di notificazione, a norma dell’articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.
5. La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l’atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine.
6. La ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 è quella completa, di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.».

In ogni caso a seguito delle abrogazioni e delle modifiche del D.M. 44/2011 non muta il regime dei depositi telematici nel processo civile e delle notifiche  a mezzo PEC, in quanto restano pur sempre in vigore le norme primarie, tra cui anche quelle introdotte con la riforma “Cartabia”, che regolano queste attività, ed esattamente :

– per il deposito telematico gli articoli 196-quater e ss. disp. att. c.p.c.

n.b.: l’art.196-sexies disp. att. c.p.c. stabilisce:
  • che il deposito “…è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza.”
  • che “Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 155, quarto e quinto comma, del codice.”

– per le notifiche telematiche l’art. 3-bis Legge n. 53 del 1994

– per la procura alle liti, circa la questione di considerarla in calce all’atto depositato o notificato anche se su foglio/file separato, l’art. 83 c.p.c.

Avv. Pietro Aglianò

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