CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
S I R A C U S A
Si comunica che questo Consiglio, nella seduta del 7.7.2009 in merito al punto all’ordine del giorno avente ad oggetto “Commissione parcelle – Parere n.6 del 19.6.2009”, relativo al seguente quesito “Se sia possibile per il Giudice Civile in materia di Decreto Ingiuntivo per prestazioni professionali, discostarsi nell’emissione del provvedimento monitorio dal parere di congruità rilasciato dal Consiglio dell’Ordine”, ha adottato la seguente delibera:,
“”preso atto del predetto parere della Commissione parcelle;
ritenuto che – come evidenziato dalla citata Commissione – ai sensi del combinato disposto degli artt. 633 I comma n.2 e 636 I comma c.p.c., la parcella corredata dal parere di congruità espresso dal competente Consiglio dell’Ordine di appartenenza del professionista assume valore di prova privilegiata – al pari di quanto previsto dal combinato disposto degli artt.633 I comma n.1 e 634 o 635 c.p.c. per i documenti in questi ultimi considerati – ed ha carattere vincolante per il giudice ai fini della pronunzia dell’ingiunzione.
Si rileva, infatti che, il comma II dell’art.636 precisa che “il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell’articola 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali”.
Sul punto non solo l’orientamento dei giudici di legittimità e di merito è univoco (si vedano a Cass. Civ. sez. III 17.3.2006 n.5884, Cass. Civ. sez. II 30.7.2004 n.14556, Cass. Civ. sez. II 4.4.2003 n. 5321, Cass. Civ. sez. II 7.5.1997 n. 3972, Tribunale di Messina, sez. I, 3.11.2006) ma si è pure espressa la Corte Costituzionale che con svariate sentenze (n.34 del 19.1.1988, n.137 del 2 maggio 1984), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.636 comma 2 c.p.c., in relazione agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, in ordine al carattere vincolante per il giudice del parere espresso dall’associazione professionale, (nella specie Ordine degli Avvocati), circa la congruità della parcella presentata dal professionista.
Ritenuto, pertanto, che il parere della competente associazione professionale che, ai sensi dell’art. 636 comma 2 c.p.c., deve accompagnare la domanda di ingiunzione al pagamento dei crediti per le prestazioni di cui ai n.2 e 3 dell’art. 633 c.p.c. è vincolante per il giudice per la pronuncia del decreto ingiuntivo che nell’eventuale giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo promosso dal soggetto contro il quale il decreto è stato emesso, il professionista che si assume creditore avrà l’onere di provare, in caso di contestazione, le prestazioni indicate nella parcella ed al Giudice sarà riservato il potere di verificare la fondatezza delle contestazioni mosse a stabilire quali siano le voci della tariffa da applicare alle prestazioni effettivamente eseguite;
d e l i b e r a
di fare propri i rilievi di cui al citato parere e di comunicare la presente delibera a tutti i Magistrati degli Uffici Giudiziari civili del circondario di Siracusa e di darne comunicazione agli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Siracusa tramite pubblicazione di manifesto e inserimento nel sito di questo Ordine””.
Siracusa, 16.7.2009.
Il Consigliere Segretario Il Presidente
(Avv. Sebastiano Grimaldi) (Avv. Glauco Reale)