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Modulistica Praticanti
Al raggiungimento dei primi sei mesi di iscrizione presso il registro dei praticanti, ai sensi dell’art. 41, comma 12, L. 247/2012, il praticante avvocato ha la possibilità di poter richiedere al Consiglio dell’Ordine l’abilitazione a poter esercitare l’attività professionale in sostituzione del proprio dominus.
La richiesta avanzata presso il Consiglio dell’Ordine, subordinata all’esito positivo del colloquio di accertamento della pratica effettuato dal tutor assegnato, viene formulata mediante apposito modulo da presentarsi presso la segreteria dell’Ordine, nel quale è contenuta un’apposita dichiarazione, da sottoscrivere, di non incorrere in nessuno dei casi di incompatibilità all’esercizio della professione previsto dalla Legge Professionale. Una volta presentata la domanda il Consiglio, alla prima adunanza utile (comunque entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta), provvederà a deliberare sull’ iscrizione all’apposito registro dei praticanti abilitati e, da tale giorno, inizierà a decorrere l’abilitazione, la quale ha una durata di cinque anni. Successivamente alla delibera di iscrizione il Praticante dovrà prestare il prescritto impegno solenne (ai sensi dell’art. 8 della legge professionale).
La decorrenza e la durata del termine di 5 anni a cui fa riferimento la legge professionale deve essere calcolata in concomitanza al termine massimo di durata del praticantato ed in particolare:
l’art. 17, comma 10, lett. b) stabilisce che la cancellazione dal registro dei praticanti, nonché dall’elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata «dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi 6 anni dall’inizio, per la prima volta, della pratica. L’iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo». Inoltre, Al comma successivo, viene invece prescritta l’automaticità degli effetti della cancellazione dal registro in seguito «alla scadenza del termine per l’abilitazione al patrocinio sostitutivo».
Ciò posto, è chiaro che la durata massima del praticantato è di 6 anni e la richiesta di essere abilitato al patrocinio sostitutivo va formulata decorsi 6 mesi dall’iscrizione nel registro dei praticanti e non oltre la scadenza dei 6 anni decorrenti dalla suddetta iscrizione.
Di conseguenza l’iscrizione nel registro dei praticanti avrà efficacia per tutto il periodo di praticantato sostitutivo, avente la durata massima di 5 anni ai sensi dell’art. 41, comma 12, ma non oltre la succitata scadenza di 6 anni dall’iscrizione nel registro praticanti.
Al termine, il Consiglio procederà perciò automaticamente alla cancellazione, pur nel rispetto della procedura prevista dall’art. 17, commi 12, 13 e 14. Ove, infine, alla scadenza del periodo di patrocinio sostitutivo, non fosse ancora decorso il 6° anno dall’iscrizione del praticante nel relativo registro, il Consiglio dell’Ordine dovrà comunque avviare, sempre nel rispetto della procedura anzidetta, l’iter della cancellazione automatica (Cfr parere n. 66/2017, pubblicato il 26 marzo 2018 del CNF).
ESEMPIO 1:
– iscrizione c/o registro dei praticanti: 27.3.2016
– durata max praticantato: 27.3.2022
– possibilità di chiedere l’abilitazione al patrocinio sostitutivo: dal 28.9.2016
– decorrenza patrocinio sostitutivo: dalla data in cui Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ha deliberato sulla richiesta del praticante, es. 3.10.2016
– termine patrocinio sostitutivo: 03.10.2021
ESEMPIO 2:
– iscrizione c/o registro dei praticanti: 27.3.2016
– durata max praticantato: 27.3.2022
– richiesta di patrocinio sostitutivo: dal 27.3.2017
– decorrenza patrocinio sostitutivo: dalla data in cui Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ha deliberato sulla richiesta del praticante, es. 10.04.2017
– termine patrocinio sostitutivo: 27.3.2022
L’attività consentita al praticante abilitato consiste nella possibilità di poter gestire e trattare in prima persona alcune pratiche dell’avvocato presso cui svolge la pratica, in sua sostituzione, anche senza una diretta partecipazione da parte di questo, che, comunque, continua a mantenere la responsabilità esclusiva della gestione della pratica, essendo egli l’unico titolare del mandato professionale conferito dal cliente, ed avendo quindi egli solo la rappresentanza del cliente.
Nella nuova normativa (art. 41, comma dodici, della legge professionale) il praticante abilitato può esercitare l’attività di consulenza ed assistenza, sia giudiziale che stragiudiziale, in sostituzione del proprio dominus ,in ambito civile a tutte le questioni di competenza del Giudice di Pace (art. 7 c.p.c. ) e del Tribunale (artt. 50bis e 50ter c.p.c.) senza limiti di valore e in ambito penale limitatamente ai procedimenti avanti il Giudice di Pace, ai reati contravvenzionali e ai reati che rientravano nella competenza del Pretore prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 51/1998.
Riguardo all’ambito penale qui di seguito, per comodità, si riportano schematicamente i reati ove è consentito l’esercizio della professione per il praticante abilitato in qualità di sostituto processuale del proprio avvocato dominus:
• i reati di competenza del Giudice di Pace penale (così come previsti ed elencati dall’art. 4 del Decreto Legislativo del 28 agosto 2000, n. 274):
– i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte, 590, limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni, nonché ad esclusione delle fattispecie di cui all’articolo 590, terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, 594, 595, primo e secondo comma, 612, primo comma, 626, 627, 631, salvo che ricorra l’ipotesi di cui all’ articolo 639-bis, 632, salvo che ricorra l’ipotesi di cui all’ articolo 639-bis, 633, primo comma, salvo che ricorra l’ipotesi di cui all’ articolo 639-bis, 635, primo comma, 636, salvo che ricorra l’ipotesi di cui all’ articolo 639-bis, 637, 638, primo comma, 639 e 647 del codice penale; (1)
– le contravvenzioni previste dagli articoli 689, 690, 691, 726, primo comma, e 731 del codice penale.
– i delitti, consumati o tentati, e per le contravvenzioni previsti dalle seguenti disposizioni:
a) articoli 25 e 62, terzo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante “Testo unico in materia di sicurezza”;
b) articoli 1095 [così rettificato con avviso su G.U. n. 119 del 24 maggio 2001], 1096 e 1119 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante “Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione”;
c) articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918, recante “Approvazione del testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini”;
d) articoli 102 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante “Testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei deputati”;
e) articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante “Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali”;
f) articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329, recante “Provvedimenti per l’acquisto di nuove macchine utensili”;
g) articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 362, recante “Norme di riordino del settore farmaceutico”;
h) articolo 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo”;
i) articoli 3, terzo e quarto comma, 46, quarto comma e 65, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”;
l) articoli 18 e 20 della legge 2 agosto 1982, n. 528, recante “Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto”;
m) articolo 17, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107, recante “Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati”; n) articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, recante “Attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione, a norma dell’articolo 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428”;
o) articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, recante “Attuazione della direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell’articolo 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428”;
p) articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, recante “Attuazione della direttiva n. 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole”;
q) articoli 186, commi 2 e 6, 187, commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante “Nuovo codice della strada”;
r) articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, recante “Attuazione della direttiva n. 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi”;
s) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, recante “Attuazione della direttiva n. 90/385/CEE concernente i dispositivi medici”. s-bis) articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. s-ter) articolo 13, comma 5.2, e articolo 14, commi 1-bis, 5-ter e 5-quater, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’ immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
• i reati contravvenzionali di competenza del Tribunale monocratico o a questo attribuiti dal D.Lgs. n. 51/1998:
– cause riguardanti i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva;
– violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall’articolo 336, comma 1, c.p.;
– resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall’articolo 337 c.p.;
– oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell’articolo 343, comma 2, c.p.;
– violazione di sigilli aggravata a norma dell’articolo 349, comma 2, c.p.;
– favoreggiamento reale previsto dall’articolo 379 c.p.;
– maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, quando non ricorre l’aggravante prevista dall’articolo 572, comma 2, c.p.;
– rissa aggravata a norma dell’articolo 588, comma 2, c.p., con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;
– omicidio colposo previsto dall’articolo 589 c.p.;
– violazione di domicilio aggravata a norma dell’articolo 614, comma 4, c.p.;
– furto aggravato a norma dell’articolo 625 c.p.;
– truffa aggravata a norma dell’articolo 640, comma 2, c.p.;
– ricettazione prevista dall’articolo 648 c.p.;
Importante è da precisare che se il praticante abilitato esercita la propria attività su questioni che non rientrano nel previsto limite di legge all’esercizio del patrocinio in capo ad esso può essere ravvisato il reato di esercizio abusivo della professione. Inoltre, l’inosservanza dei limiti all’esercizio del patrocinio comporta anche una responsabilità disciplinare così come prevista dall’art. 21 del Codice Deontologico Forense (Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti). Si deve anche precisare che da tale responsabilità non va esente neanche l’avvocato dominus, qualora scientemente avalli l’attività abusiva del praticante (cfr. decisione del C.N.F. del 3 ottobre 2001, n. 191).
Tale normativa si applica a coloro i quali si sono iscritti presso il registro dei praticanti a far data il 3 Giugno 2016.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge 31 dicembre 2012, n. 247
https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=37145
Con il d.m. 17 marzo 2016, n. 70 il Ministro della giustizia ha adottato il Regolamento recante la «disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense». Durante i diciotto mesi, la vera e propria pratica forense, tradizionalmente intesa come la frequentazione da parte del neolaureato dello studio di un avvocato, potrebbe ridursi sino ad un solo singolo semestre. Il restante periodo potrà, infatti, essere svolto con modalità alternative.
In particolare, un periodo di massimo dodici mesi potrà essere svolto presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’Ufficio legale di un ente pubblico o presso un Ufficio giudiziario.
Ancora, un periodo di non più di sei mesi potrà essere svolto in un altro Paese dell’Unione europea, presso professionisti legali muniti di titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all’esercizio della professione, oppure, un egual periodo di sei mesi potrà, addirittura, essere svolto in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza( previa convenzione tra gli organi competenti e la presenza di taluni requisiti previsti dal legislatore).
In merito ai tirocini alternati, si precisa quanto segue
In relazione allo svolgimento di un semestre di tirocinio all’estero:
In ossequio a quanto previsto dall’art. 41, comma 6, lett. c), l. prof., l’art. 6, comma 1, del Regolamento n. 70 ha stabilito che qualora il praticante intenda svolgere un semestre di tiro-cinio in altro Paese dell’Unione europea, debba semplicemente darne comunicazione al Consiglio dell’ordine, indicando il nominativo e i recapiti del professionista (che dovrà avere prestato, per iscritto, il proprio consenso) presso cui svolgerà il tirocinio, la qualifica di quest’ultimo e la sua equivalenza al titolo di avvocato ai sensi della normativa vigente in tema di riconoscimento dei titoli professionali.
Il comma 2 del medesimo art. 6 ha previsto, poi, che una volta completato il semestre, il pratican-te debba consegnare al Consiglio dell’ordine una documentazione (redatta, nell’originale, nella lingua del Paese straniero in cui si è svolto il tirocinio, e accompagnata da traduzione asseverata) idonea a certificare l’effettività del tirocinio svolto all’estero, secondo le norme del Paese ospitan-te, compresa, in ogni caso, una dichiarazione del professionista straniero che attesti lo svolgimen-to con profitto del periodo di tirocinio.
Sulla base della documentazione prodotta, il Consiglio dell’ordine potrà riconoscere il periodo svolto all’estero ai fini della convalida di un semestre di tirocinio, ovvero potrà rifiutare il ricono-scimento, con delibera motivata. In ossequio a quanto previsto dall’art. 17, comma 7, l. prof., espressamente richiamato dal Regolamento, la decisione di rigetto potrà essere deliberata solo do-po aver sentito il richiedente. La deliberazione dovrà essere motivata e dovrà essere notificata in copia integrale entro quindici giorni all’interessato, il quale potrà presentare entro venti giorni dalla notificazione ricorso al CNF.
In relazione alla pratica presso gli uffici giudiziari è necessario distinguere:
– Tirocini ex art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (così come convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), ad oggi regolamentato dal D.M n.58/16 che consentono lo svolgimento della pratica forense presso gli uffici giudiziari indicati dallo stesso Decreto.
– Tirocini ex art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (convertito nella legge 9 agosto 2013 n. 98), modificato dall’art. 50 del D.L. 90/2014 (convertito nella legge 11.08.2014 n. 114), con possibilità di svolgimento di tirocini formativi da parte di laureati in giurisprudenza presso gli uffici giudiziari in affiancamento a magistrati con compiti di studio, ricerche e redazioni di bozze senza richiedere necessariamente la stipula di Convenzioni, in quanto il laureato può rivolgere direttamente la domanda al Capo dell’ufficio giudiziario e non richiede che l’interessato sia iscritto alla pratica forense o alla scuola di specializzazione delle professioni legali.
Tirocinio ex art. 37(D.M n.58/16)
Requisiti
Per l’ammissione al tirocinio presso un ufficio giudiziario il praticante deve, al momento della presentazione della domanda:
a) essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati;
b) essere in possesso dei requisiti di onorabilità, ovvero non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza
c) aver già svolto un periodo di tirocinio di almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all’ordine o presso l’Avvocatura dello Stato.
Dove si svolge il tirocinio
L’attività di praticantato può essere svolta presso la Corte di cassazione, la procura generale presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, le procure generali presso le Corti di appello, tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza, i tribunali per i minorenni, le procure della Repubblica presso i tribunali ordinari e presso il tribunale per i minorenni, la Corte dei conti, la procura generale presso la Corte dei conti, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, le procure regionali della Corte dei conti, le Commissioni tributarie nonchè il Consiglio
di Stato e i tribunali amministrativi regionali.
Dove e come presentare la domanda
La domanda, redatta su supporto analogico o digitale, è indirizzata al capo dell’ufficio e consegnata alla segreteria dell’ufficio giudiziario o trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Nella domanda può essere espressa una preferenza in ordine ad una o più materie ai fini dello svolgimento dell’attività di praticantato.
Nella domanda devono essere attestati,
a) il possesso dei requisiti di cui sopra;
b) il punteggio di laurea;
c) la media riportata negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo;
d) i dati relativi all’avvocato presso il quale il praticante ha già svolto il periodo di tirocinio e quelli relativi allo studio legale di cui l’avvocato fa parte;
e) ogni altro requisito di professionalità ritenuto rilevante.
Quando la domanda di cui al presente articolo e’ accolta, il capo dell’ufficio comunica al consiglio dell’ordine degli avvocati presso il quale il praticante avvocato e’ iscritto la data in cui il
tirocinio deve avere inizio.
Durata e modalità
L’attività di praticantato presso gli uffici giudiziari può essere svolta per non più di dodici mesi.
Il praticante avvocato può proseguire l’attività di praticantato anche presso uffici diversi da quelli in cui l’ha iniziata, purchè presso ciascun ufficio essa abbia una durata di
almeno sei mesi.
Il praticante avvocato che abbia svolto l’intero periodo di tirocinio presso uno o piu’ degli uffici di cui all’articolo 73, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e che sia in possesso dei requisiti previsti dal medesimo comma, al termine dei dodici mesi può presentare domanda a norma del comma 3 del predetto articolo per svolgere lo stage formativo per ulteriori sei mesi.
Criteri per la selezione dei praticanti avvocati
Quando non e’ possibile ammettere al tirocinio presso l’ufficio giudiziario tutti i praticanti avvocati che hanno proposto domanda, si riconosce preferenza, nell’ordine, alla media degli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo; al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.
Attività del praticante avvocato
Il praticante avvocato assiste e coadiuva il magistrato affidatario; sotto la sua guida controllo provvede con diligenza allo studio dei fascicoli, all’approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti; assiste all’udienza e alle camere di consiglio, salvo che il magistrato ritenga di non ammetterlo. Il magistrato affidatario cura che il praticante avvocato possa apprendere anche le modalità di svolgimento dei servizi amministrativi da parte del personale di cancelleria, al fine di garantire la completezza del percorso formativo.
Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l’effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse. Fermo quanto previsto dall’articolo 41, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, durante lo svolgimento del tirocinio di cui al presente decreto, il praticante avvocato può continuare a frequentare lo studio professionale di un avvocato iscritto all’ordine o l’Avvocatura dello Stato o l’ufficio legale di un ente pubblico.
Lo svolgimento del tirocinio di cui al presente decreto non da’ diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo ne’ di obblighi
previdenziali e assicurativi.
Il praticante avvocato ha accesso ai fascicoli, nei limiti e con le modalità stabilite dal magistrato affidatario.
Il praticante avvocato non può avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versa in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi o di cui sia parte un soggetto che
negli ultimi tre anni è stato assistito da un avvocato che compone lo studio legale che il praticante avvocato continua a frequentare o presso il quale ha svolto il tirocinio. Durante lo
svolgimento del tirocinio il praticante avvocato non può rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al
magistrato affidatario ne’ assumere dalle medesime parti un qualsiasi incarico professionale.
L’attività del praticante avvocato si svolge nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di pratica, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della sua attività.
L’attività di praticantato non può essere svolta presso l’ufficio giudiziario innanzi al quale il praticante avvocato esercita attività professionale.
Quando sono organizzati i corsi di formazione decentrata a norma dell’articolo 73, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il praticante e’ ammesso a frequentarli.
Il tirocinio può essere interrotto in ogni momento dal capo dell’ufficio, anche su proposta del magistrato affidatario, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto
fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l’indipendenza e l’imparzialità dell’ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l’immagine e il prestigio dell’ordine
giudiziario.
Quando termina il periodo di tirocinio presso un magistrato affidatario, il praticante avvocato redige una relazione contenente l’analitica indicazione delle attività svolte, con particolare
riguardo alle udienze a cui ha assistito, ai fascicoli che ha esaminato, alle questioni di fatto e di diritto trattate, alle minute dei provvedimenti che ha predisposto, alle attività di cancelleria
cui ha assistito e ad ogni altra informazione ritenuta utile e rilevante.
Il magistrato affidatario sottoscrive la relazione di cui al paragrafo precedente attestando la veridicità dei dati contenuti all’interno della relazione e la sua conformità al progetto formativo previsto dall’art. 3 dello stesso decreto.
Il consiglio dell’ordine, al termine del periodo di tirocinio, rilascia sulla base della relazione di cui sopra sottoscritta dal magistrato affidatario( il al termine del periodo di praticantato, il certificato di compiuto tirocinio, che contiene l’indicazione che l’attività di praticantato si è svolta a norma del presente regolamento e dell’ufficio o degli uffici giudiziari presso cui ha avuto luogo.
Tirocinio ex art. 73
L’articolo 73 del D.L. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98), modificato dagli articoli 50 e 50-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) prevede che i laureati in giurisprudenza più meritevoli possano accedere, a domanda e per una sola volta, a stage di formazione teorico-pratica della durata di diciotto mesi presso gli uffici giudiziari, per assistere e coadiuvare i magistrati delle Corti di appello, dei tribunali ordinari, degli uffici requirenti di primo e secondo grado, degli uffici e dei tribunali di sorveglianza, dei tribunali per i minorenni nonché i giudici amministrativi dei TAR e del Consiglio di Stato.
Requisiti
Per presentare la domanda di accesso ai periodi di formazione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
laurea in giurisprudenza all’esito di un corso di durata almeno quadriennale
media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo ovvero punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
non aver compiuto i trenta anni di età
requisiti di onorabilità, ovvero non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza.
Qualora le domande superino i posti disponibili presso gli uffici giudiziari, costituiscono titolo preferenziale, nell’ordine, la media degli esami sopra indicati, il punteggio di laurea e la minore età anagrafica.
A parità dei requisiti sopraindicati, si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.
Quando si presenta la domanda di ammissione
La domanda di ammissione allo stage formativo va presentata decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 69/2013 e quindi a partire dal 21 settembre 2013.
La domanda di ammissione allo stage può essere presentata in qualsiasi momento, a partire dal 21 settembre 2013, da parte di coloro che abbiano maturato i requisiti previsti.
Come si presenta la domanda di ammissione
La domanda di ammissione va indirizzata al capo dell’ufficio giudiziario in cui si intende svolgere lo stage formativo, allegando la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 73 del D.L. 69/2013.
In alternativa, la sussistenza dei requisiti anzidetti può essere anche attestata in una autocertificazione.
Nella domanda si può indicare la preferenza per la materia o il settore che sarà valutata in base alle esigenze dell’ufficio.
Per gli organi di giustizia amministrativa, la preferenza va espressa con riferimento a una o più sezioni in cui sono trattate determinate materie.
I magistrati formatori
I tirocinanti, in numero non superiore a due, sono affidati ad un magistrato formatore che si è reso disponibile, ovvero è designato dal capo dell’ufficio.
Soltanto negli ultimi sei mesi del tirocinio il magistrato può chiedere l’assegnazione di un nuovo ammesso allo stage, per garantire continuità nell’attività di assistenza.
Il magistrato formatore coordina e controlla l’attività svolta dai tirocinanti.
Al magistrato formatore non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per l’attività svolta in relazione allo stage formativo.
Essa è considerata ai fini della valutazione della professionalità e del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di merito.
Al termine dello stage, il magistrato formatore redige una relazione sullo svolgimento dell’attività da parte del tirocinante, che è trasmessa al capo dell’ufficio giudiziario.
Come si svolge il tirocinio formativo
I tirocinanti assistono e coadiuvano il magistrato nello svolgimento delle attività ordinarie.
Il Ministero della giustizia fornirà le necessarie dotazioni strumentali per ciascun ammesso e consentirà l’accesso ai sistemi informatici ministeriali.
Gli ammessi allo stage possono accedere ai fascicoli processuali, partecipare alle udienze e alle camere di consiglio (salvo il giudice ritenga di non ammetterli).
I tirocinanti non possono, tuttavia, avere accesso ai fascicoli processuali quando sorga un conflitto d’interessi, con riferimento, in particolare, ai procedimenti trattati dall’avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.
I tirocinanti partecipano, inoltre, ai corsi di formazione organizzati per i magistrati e ai corsi di formazione, almeno semestrali, a loro dedicati, secondo i programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura.
Borse di studio per i tirocinanti
Lo svolgimento dello stage di formazione teorico-pratica non dà diritto ad alcun compenso o trattamento previdenziale o assicurativo da parte della pubblica amministrazione e non comporta la costituzione di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo.
Agli ammessi allo stage è attribuita, in presenza delle condizioni che seguono, una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili.
Il Ministro della giustizia determina annualmente, con proprio decreto:
i requisiti per l’attribuzione della borsa di studio, sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell’ambito del diritto allo studio universitario, nonché i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.
l’effettivo ammontare delle risorse destinate al finanziamento delle predette borse di studio, sulla base delle risorse disponibili.
Obblighi del tirocinante
Gli ammessi allo stage hanno l’obbligo di riservatezza e di astensione dalla deposizione testimoniale in relazione alle informazioni e notizie acquisite durante il periodo di formazione.
I tirocinanti non possono svolgere attività difensiva presso l’ufficio giudiziario a cui appartiene il magistrato formatore, né in favore delle parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al giudice formatore, anche nelle successive fasi o gradi di giudizio.
Gli ammessi allo stage possono svolgere, purché compatibili, altre attività quali il dottorato di ricerca, il tirocinio forense, la frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali.
Qualora i tirocinanti siano iscritti alla pratica forense o ad una scuola di specializzazione, l’attività di formazione si svolge in collaborazione con i consigli dell’Ordine degli avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali.
Il tirocinio formativo può essere interrotto, su decisione del capo dell’ufficio giudiziario, per ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario con lo stagista.
Vantaggi del tirocinio formativo
L’esito positivo del tirocinio:
costituisce titolo per l’accesso al concorso per magistrato ordinario;
è valutato per un periodo pari ad un anno di tirocinio forense e notarile;
è valutato per un periodo pari ad un anno di frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali;
costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario;
costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dall’amministrazione della giustizia, dall’amministrazione della giustizia amministrativa e dall’Avvocatura dello Stato.
costituisce titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, nei concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato.
L’esito positivo dello stage formativo presso Tar e Consiglio di Stato è equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici giudiziari ordinari.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
– D.L. 69/2013
(convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98), modificato dagli articoli 50 e 50-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114)
– D.M n.58/16
Con delibera del consiglio dell’ordine del 17.09.2015 sono stati istituiti vari gruppi di lavoro, tra cui la commissione pratica forense e tirocinio, la quale vede come coordinatore l’avv. Carmelo Greco, avente ad oggetto la pratica forense ed eventuali tirocini alternativi.
L’avvocato Greco decise di coinvolgere in questo team anche alcuni dei giovani praticanti iscritti all’ordine. Grazie a quest’idea innovativa, il consiglio dell’ordine può oggi vantare un valido e preparato gruppo di collaboratori che lavora costantemente a supporto dei praticanti già iscritti e per i nuovi.
La commissione, oltre a fornire supporto in merito a qualsiasi aspetto della pratica attraverso lo sportello “infopoint”, si impegna nella formazione professionale delle giovani leve e nell’organizzazione di eventi
Infopoint
Lo sportello infopoint per praticanti è il luogo ove i giovani giuristi trovano tutto il supporto necessario per la risoluzione dei problemi e dei dubbi che possono insorgere durante il percorso della pratica forense.
Lo sportello viene tenuto con cadenza mensile presso i locali del consiglio dell’ordine degli avvocati di Siracusa, e lo stesso prevede la presenza congiunta di almeno un membro del consiglio dell’ordine degli avvocati ed uno della commissione pratica e tirocinio.
Tutti i nuovi iscritti all’albo dei praticanti vengono invitati a partecipare al primo incontro utile per poter prendere contatto con la commissione e con il consiglio.
Le date in cui viene tenuto lo sportello infopoint vengono pubblicate sul sito dell’ordine degli avvocati di Siracusa nella sezione avvisi. E’ comunque possibile contattare la commissione per qualsiasi dubbio o chiarimento tramite i seguenti indirizzi mail:
studiolegalegreco@tin.it (Avv. Carmelo Greco – Coordinatore)
luciastefania90@virgilio.it (Dott.ssa Lucia Bonnici)
mario.giuffrida.lex@gmail.com (Dott. Mario Giuffrida)
Coordinatore:
Avv. Carmelo Greco
Consiglieri delegati e avvocati:
Avv. Sonia Bottaro
Avv. Angela Giunta
Avv. Vito Cosentino
Avv. Marcello Passanisi
Avv. Sebastiano Scala
Avv.Nelly Ficara
Praticanti
Dott.ssa Lucia Bonnici
Dott. Cosimo Alessandro
Dott.ssa Valeria Randone
Dott.ssa Monteleone Cristina
Dott. Antonio Cappello
Dott.ssa Desiree Fonte
Dott. Giuseppe Galbo
Dott. Mario Giuffrida (segretario della commissione)
Dott.sa Alessandra Leone
Dott. Luca Lo Schiavo
Dott. Daniele Iotta
Dott.ssa Cetty Moscuzza
Dott.ssa Jessica Petruzzello
Dott.ssa Luana Pirrera
Dott. Massimiliano Scandagliato
Dott. Marco Vaccarella
Dott.ssa Lilian Giuca
Dott.ssa Orecchia Michela
Dott. Cosimo Magrì
Il Cuore dell’Idea
Questo progetto nasce dall’esigenza dei nuovi iscritti all’ordine degli avvocati di Siracusa di approfondire la disciplina processuale, e in particolare non solo dal punto di vista dello studio meramente universitario, ma più che mai dal punto di vista pratico. Nonostante la pratica forense si svolga con modalità più che idonee alla formazione dei giovani avvocati, quest’ ultimi non riescono in maniera completa ad acquisire piena consapevolezza della gestione di un processo e le motivazioni sono da ricercare in vari aspetti della vita professionale del praticante.
L’idea di base è quella di predisporre la simulazione di un processo, che ricalchi nei limiti del possibile le aule dei tribunali attuali. La preparazione del caso comincerebbe dallo studio della fattispecie, individuando gli istituti giuridici coinvolti e la competenza del giudice adito o da adire, proseguirebbe, con lo studio della disciplina e la successiva redazione di un parere, ed infine si passerebbe alla simulazione del processo vero e proprio con tutte le difficoltà che esso ne comporta.
Si tratta di un progetto sperimentale, che potrebbe diventare un impegno annuale se si raggiungerà lo scopo per cui è sorto.
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Simulazione Civile
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